Termini e condizioni legali

La stampa fine che regola le nostre interazioni con voi

Accordo di non divulgazione reciproca
Termini e Condizioni

Accordo di non divulgazione reciproca

Sebbene questa pagina possa essere resa disponibile in lingue diverse dall'inglese, le traduzioni non in inglese sono solo a scopo illustrativo; le nostre interazioni con voi sono regolate esclusivamente dai nostri termini e condizioni in inglese.

 

Data di entrata in vigore: 1 novembre 2020

È possibile scaricare il presente contratto in formato PDF (in inglese) o contattarci per ottenere un file eseguibile come specificato di seguito.

Il presente Contratto è stipulato a partire dall'ultima data firmata di seguito (la "Data di entrata in vigore") da e tra Aspiration Marketing; si vedano le nostre politiche sull'Entità contraente e voi, "l'Azienda".

CONSIDERANDO che Aspiration Marketing e l'Azienda (le "Parti") hanno interesse a partecipare a discussioni in cui una delle Parti potrebbe condividere con l'altra informazioni che la Parte divulgante considera di sua proprietà e riservate ("Informazioni riservate"); e

CONSIDERANDO che le Parti convengono che le Informazioni riservate di una Parte possono includere, ma non essere limitate a: (1) piani, metodi e pratiche aziendali; (2) personale, clienti, appaltatori e fornitori; (3) invenzioni, processi, metodi, prodotti, domande di brevetto e altri diritti di proprietà; o (4) specifiche, disegni, schizzi, modelli, campioni, strumenti, programmi informatici, informazioni tecniche o altre informazioni correlate.

ORA, PERTANTO, le Parti convengono quanto segue:

  1. Ciascuna Parte può divulgare informazioni riservate all'altra Parte in via confidenziale, a condizione che la Parte che le divulga identifichi tali informazioni come riservate e proprietarie apponendovi un marchio, nel caso di materiale scritto, oppure, nel caso di informazioni divulgate oralmente o di materiale scritto non contrassegnato, notificando all'altra Parte la natura riservata e proprietaria delle informazioni, notifica che può essere effettuata oralmente, tramite e-mail o corrispondenza scritta, o con altri mezzi di comunicazione a seconda dei casi.

  2. Una volta informata della natura riservata e proprietaria delle informazioni riservate divulgate dall'altra Parte, la Parte ricevente ("Destinatario") si asterrà, per un periodo di cinque (5) anni dalla data di divulgazione, dal divulgare tali informazioni riservate a qualsiasi appaltatore o altro terzo senza la preventiva approvazione scritta della Parte divulgante e proteggerà tali informazioni riservate dalla divulgazione involontaria a terzi usando la stessa cura e diligenza che il Destinatario usa per proteggere le proprie informazioni riservate e proprietarie, ma in nessun caso meno di una ragionevole cura.Il Destinatario deve garantire che ciascuno dei suoi dipendenti, funzionari, direttori o agenti che hanno accesso alle informazioni riservate divulgate ai sensi del presente Accordo sia informato della loro natura riservata e proprietaria e debba attenersi ai termini del presente Accordo. Il destinatario delle informazioni riservate divulgate ai sensi del presente Accordo dovrà comunicare tempestivamente alla Parte divulgatrice qualsiasi divulgazione di tali informazioni riservate in violazione del presente Accordo o qualsiasi citazione in giudizio o altro procedimento legale che richieda la produzione o la divulgazione di tali informazioni riservate.

  3. Tutte le informazioni riservate divulgate ai sensi del presente Accordo saranno e rimarranno di proprietà della Parte divulgatrice e nulla di quanto contenuto nel presente Accordo potrà essere interpretato come concessione o conferimento di diritti su tali informazioni riservate all'altra Parte. Il Destinatario dovrà onorare qualsiasi richiesta della Parte divulgatrice di restituire o distruggere prontamente tutte le copie delle Informazioni riservate divulgate ai sensi del presente Accordo e tutte le note relative a tali Informazioni riservate.Le Parti convengono che la Parte divulgatrice subirà un danno irreparabile se le sue informazioni riservate saranno rese pubbliche, rilasciate a terzi o altrimenti divulgate in violazione del presente Accordo e che la Parte divulgatrice avrà il diritto di ottenere un provvedimento ingiuntivo contro la minaccia di violazione o la continuazione di tale violazione e, in caso di tale violazione, un risarcimento dei danni effettivi ed esemplari da parte di qualsiasi tribunale della giurisdizione competente.

  4. I termini del presente Accordo non devono essere interpretati come una limitazione del diritto di una delle parti di sviluppare autonomamente o di acquisire prodotti senza utilizzare le informazioni riservate dell'altra parte. La Parte divulgante riconosce che il Destinatario potrebbe, attualmente o in futuro, sviluppare internamente o ricevere da altre parti informazioni simili alle Informazioni riservate. Nessuna disposizione del presente Accordo vieta al Destinatario di sviluppare o far sviluppare per lui prodotti, concetti, sistemi o tecniche simili o in concorrenza con i prodotti, i concetti, i sistemi o le tecniche contemplati o contenuti nelle Informazioni riservate, a condizione che il Destinatario non violi nessuno degli obblighi previsti dal presente Accordo in relazione a tale sviluppo.

  5. In deroga a quanto sopra, le Parti convengono che le informazioni non saranno considerate informazioni riservate e il Destinatario non avrà alcun obbligo di mantenere la riservatezza su tali informazioni, qualora tali informazioni:

    1. siano già note al Destinatario, essendo state divulgate al Destinatario da una terza parte senza che tale terza parte abbia un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte che le ha divulgate; oppure

    2. è o diventa di pubblico dominio senza che il Destinatario, i suoi dipendenti, funzionari, direttori o agenti abbiano commesso un atto illecito; oppure

    3. sia stata sviluppata in modo indipendente dal Destinatario senza fare riferimento ad alcuna Informazione Riservata divulgata nel presente documento; oppure

    4. è approvata per la divulgazione (e solo nella misura in cui è approvata) dalla Parte divulgante; oppure

    5. siano divulgate in base a una richiesta legittima di un tribunale o di un'agenzia governativa o se richiesto dalla legge.

  6. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come un rapporto di agenzia, partnership, joint venture o altro rapporto simile tra le Parti.

  7. Nessuna delle Parti, senza la preventiva approvazione dell'altra Parte, farà alcun annuncio pubblico o divulgherà in altro modo l'esistenza o i termini del presente Accordo.

  8. Il presente Accordo contiene l'intero accordo tra le Parti e non crea in alcun modo l'obbligo per nessuna delle Parti di divulgare informazioni all'altra Parte o di stipulare altri accordi.

  9. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo più lungo di due (2) anni a partire dalla

    1. data di entrata in vigore del presente accordo o

    2. la data di cessazione di qualsiasi accordo attivo tra le Parti, a meno che non venga altrimenti risolto da una delle Parti che comunichi all'altra la propria volontà di risolvere il presente Accordo.

L'obbligo di proteggere le Informazioni riservate divulgate ai sensi del presente Accordo sopravviverà alla risoluzione del presente Accordo.

Il presente Accordo sarà disciplinato dalle leggi specificate nei nostri termini sulla Giurisdizione.